Revisione

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA ART.128 DEL C.D.S.

1) Domanda ( entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione) redatta su modello denominato: mod. TT 746 in distribuzione presso i nostri Uffici; l'Ufficio fissa immediatamente la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria (anche se questa cadesse in un giorno che valica il predetto termine di trenta giorni), e successivamente al superamento di questa, fissa la data entro la quale sarà svolta la prova di guida. Ovviamente, se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della patente di guida.

La sospensione della patente di guida è disposta anche quando qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.

Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s. Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all’Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.

La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi e il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.

Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.

In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b).

La domanda ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.

Nell’ arco di validità della domanda per l 'esame di revisione , è consentito, al conducente di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell’ arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova domanda e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.

Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola volta, nell’arco di validità della predetta domanda.

Versamenti possono essere effettuati presso gli Uffici Postali o si può procedere al Pagamento on Line

2) Versamento redatto su c./c. 9001 Euro 16,20 (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono obbligatori - i bollettini di conto corrente postale n. 9001pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi) l’attestazione di avvenuto pagamento deve essere incollata nell' apposito spazio;

3) Provvedimento di revisione in originale e fotocopia;

4) Certificato Medico in bollo ( con data non anteriore a tre mesi ) in originale e fotocopia, rilasciato dalla Autorità Sanitaria come prescritto sul provvedimento di revisione. Il certificato non è richiesto se non prescritto nel provvedimento suddetto.

5) La patente in corso di validità in originale e fotocopia, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente nel caso di sospensione di patente a tempo indeterminato. Se la patente è sospesa a tempo determinato dalla Prefettura, l'esame non può essere sostenuto prima del termine del periodo di sospensione indicato nel provvedimento (al termine del periodo di sospensione l'interessato deve richiedere la restituzione della patente alla Prefettura).

NOTA BENE: I conducenti che devono sostenere la prova di guida dell’esame di revisione  devono presentarsi con lapatente in originale o con il permesso di guida rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione/ Organi di Polizia.

 

Nel caso in cui la patente gravata da un provvedimento di revisione tecnica disposta dall'ufficio motorizzazione sia sospesa a tempo indeterminato, per poter effettuare l’esame di guida, è necessario produrre, in sede di esame,  il decreto di sospensione a tempo indeterminato con relativa dichiarazione degli Organi di Polizia di avvenuto ritiro della patente. Decreto di sospensione e dichiarazione dovranno essere presentati, prima dell’esame di guida, presso lo sportello “incidenti-ostativi” per il rilascio del nulla osta alla effettuazione dell’esame.

Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento di revisione, nella eventualità che la patente stessa sia sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata un’autorizzazione, di validità semestrale, ad esercitarsi alla guida ai sensi dell’art. 122 del codice della strada.

L’autorizzazione consente di svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d’esame purché sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che abbia i requisiti stabiliti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.

 

- I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto;

Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

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